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Sentenza del tribunale di Hannover, Numero di protocollo 13 O 192/91 del 26 Febbraio 1992

 


Con la suddetta sentenza il tribunale di Hannover ha respinto, con l’obbligo di pagamento delle spese, l’azione legale dei commissionari di oggetti preziosi contro la compagnia assicurativa “Mannheimer Versicherung”. La sentenza è stata successivamente confermata anche dalla Corte suprema federale. Antecedentemente alla rapina del 31 ottobre 1981 i fornitori di gioielli avevano messo a disposizione di Düe oggetti preziosi per il valore di 13 milioni di marchi.

Uno dei motivi decisivi per la respinta dell’accusa, nei termini dello stato delle cose della frode dolosa, è costituito dal fatto che Düe ha consegnato 15 gioielli, di cui aveva precedentemente denunciato il furto alla sua compagnia assicurativa, contenuti in una valigia e nascosti in alcuni asciugamani, alla reception dell’hotel Columbus di Brema in favore dell’agente di polizia Claude (Mauss), che operava in una missione in incognito.

Al riguardo si rimanda ai motivi delle decisioni del giudice relative all’impiego dell’agente Mauss, citati alle pagine 18 e 19 della suddetta sentenza. [LINK]

Estratto della sentenza in copia testuale:

Hitzemann, impiegato degli uffici giudiziari
in qualità di funzionario
della cancelleria

Sentenza
IN NOME DEL POPOLO!
Nella vertenza giuridica

….qui di seguito l’elenco delle 21 ditte che, prima della rapina simulata in giorno 31 ottobre 1981, avevano fornito merce in conto deposito a Düe.


Tutte le ditte sono rappresentate dai
- rappresentanti in giudizio: avvocati Dott. A. Böx, Dott. I. Böx Nürnberger, L. Rilinger, H. Rilinger, Dr. Weinkauf, Gisy und Papmeyer, Hannover

contro
la società per azioni Mannheimer Versicherung, rappresentata dal consiglio direttivo composto dai sigg. Hans Schreiber, Gregor Böhmer, Klaus Bohn, Dott. Jörg, Dott. Stöckbauer, Augusta-Anlage 65, 6800 Mannheim 1,
gli imputati,

- rappresentanti in giudizio: avvocati von Fromberg, von Buch, Bemmann, M. vom Fromberg, Klein und Riedesel, Hannover

a motivo di una richiesta dell’assicurazione

Pagina 3:
la sezione civile n. 13 del tribunale di Hannover, in base al dibattimento dell’11 dicembre 1991 sotto la giurisdizione del giudice del tribunale in qualità di presidente Brandes e dei giudici del tribunale Schmidt und Höpker, ha deciso che:

Le accuse vengono respinte.

I querelanti sosterranno i costi della vertenza giudiziaria, per l’1/21 ciascuno.

La sentenza è temporaneamente esecutiva contro una garanzia cauzionale dell’ammontare di 36.000,00 marchi.

Stato delle cose (non citato)

Pagina 10:

Motivazioni della sentenza (del tribunale)
Le accuse nella loro interezza non potevano condurre ad un risultato positivo e per questo dovevano essere respinte.

Pagina 11:

I.

Con riferimento alle rivendicazioni degli attori ai punti 20 e 21 con l’estensione dell’azione del 19.06.1991 il ricorso fallisce per mancata legittimazione attiva.
Conformemente alla dichiarazione di cessione del 27.05./01.06.1982, Düe ha ceduto alla ditta “Società distributrice Les must de Cartier s.r.l”, Venloerstraße 725, 5000 Köln 30, una parte della rivendicazione del valore di 344.707,73 marchi. La querela è efficace (attraverso l’estensione dell’azione condotta invece dalla Cartier s.r.l., Heidstraße 28 a, 8000 Monaco di Baviera – Germania, rappresentata dall’amministratore delegato Dieter Zimmermann), se la richiesta di querela relativa a questa società non coincide con l’importo riportato nella dichiarazione di cessione. In questo modo l’identità di entrambe le società non risulta riconoscibile, pertanto non si può presupporre la titolarità del credito della parte querelante al punto 20, riguardante la somma rivendicata per quest’ultima.
Anche per quanto concerne l’attrice al punto 21, non si deve presupporre una legittimazione attiva. Una cessione ad essa da parte di Düe non è stata presentata dall’attrice, nonostante una relativa comunicazione nel corso dell’estensione dell’azione e su contestazione dell’imputata. Anche in questo caso non si può presupporre una titolarità del credito dell’attrice al punto 21.

Per quanto concerne l’attrice al punto 14, anche in questo caso manca la legittimazione attiva. La cessione di un credito parziale da parte di Düe, in data 30 / 03 / 82, venne effettuata a favore di Werner Zappe, Kelterstraße 29 a Pforzheim. Il fatto che la cessione sia stata o meno effettivamente accettata, rimane una questione aperta. La notifica di accettazione, precedentemente citata, in data 30 / 04 / 82 non è stata presentata; la copia inoltrata di una lettera non firmata, senza mittente del 30 / 06 / 82, non fornisce alcun chiarimento. In ogni caso, la successione dei diritti della società attrice non è stata esposta.
Inoltre, le cessioni effettuate da Düe a favore dell’attrice, di cui al punto 1 fino a 13 e da 15 fino a 19, non sono efficaci, siccome non sono sufficientemente determinate. In questa circostanza occorre notare che

Pagina 12:

le cessioni presenti in questo processo sono da considerarsi in relazione con la cessione del procedimento parallelo 13 O 233/91, che anche in questo caso viene esposto da entrambe le parti per via dello stato delle cose.
Ragionevolmente, l’imputata non può essere sicura di chi dovrebbe ricevere i suoi contributi – e poi quali - nel corso del presente procedimento e del processo parallelo 13 O 233/91, da considerarsi come corpo unico. Questo è, però, un presupposto per l’efficacia di una cessione (cfr. Corte suprema federale, Neue Juristische Wochenschrift 65, Pagina 2198). In seguito ad un’esposizione dell’attrice, a causa dell’antefatto del 31 / 10 / 1981, al cedente Düe sarebbero stati sottratti, oltre alla merce spedita in conto deposito del valore di 6.508.889,00 marchi, che tuttavia non sono oggetto della controversia, anche parecchi gioielli dal valore complessivo di 6.558.168,00 marchi, nonché i suoi gioielli privati del valore di 498.915,00 marchi. L’importo assicurativo, con il quale Düe era assicurato presso l’imputata per la sua merce in negozio, ammontava complessivamente a 9.920.000,00 marchi (negozio ad Hannover 4.950.000,00 marchi, negozio a Westerland 3.970.000,00 marchi, merce per la ditta Heyman 1.000.000,00 di marchi). In tal misura, il tetto massimo di un eventuale importo di risarcimento per la perdita della merce, che è solo oggetto di questo procedimento e del procedimento parallelo 13 O 233/81, corrisponde a 6.558.148,00 marchi. Gli importi rivendicati in questo procedimento, pari a 4.816.572,94 marchi, insieme all’importo del procedimento parallelo 13 O 233/81, ammontano ad una somma complessiva di 5.203.957,18 marchi. Inoltre, sono stati emanati diversi ordini di pignoramento e di trasferimento nei confronti di Düe, ovvero in merito all’indennizzo spettante a Düe e da versare da parte dell’imputata, ai sensi dell’assicurazione contro il furto, con cui era coperta la gioielleria. Indiscutibilmente queste cessioni e questi pignoramenti comprendevano anche gli oltre 8.000.000,00 di marchi (7.915.150,26 di marchi + 389.994,40 dollari americani + 693.985 franchi francesi + 339.452,67 fiorini olandesi + 7.075.790 lire italiane) del presente procedimento. Questa somma di risarcimento viene sensibilmente superata, a prescindere dal fatto che, sulla base dell’esposto dell’attrice e contrariamente al testo della dichiarazione di cessione, vengono contati anche i relativi diritti agli interessi, che,
Pagina 13:
con un tasso d’interesse del 6 % su 5.203,987,18 marchi, ammontano, per un lasso di tempo pari a 10 anni, a 3.122.374,20 marchi.

Certamente Düe ha richiesto che i crediti ceduti nel corso del presente procedimento e nel procedimento parallelo 13 O 233/91 avrebbero dovuto essere tutti rivendicati con la stessa priorità delle cessioni già avvenute oppure di quelle successive. Tuttavia, a causa delle cessioni rimanenti, in merito alle quali non sono state fornite indicazioni sulla priorità che dovrebbero avere rispetto alle altre cessioni, ma in particolare anche a causa dei pignoramenti, viene eliminata quest’intenzione di stabilire una priorità delle cessioni. Siccome gli attori non hanno definito quando abbiano avuto luogo i singoli pignoramenti e dato che non sono compresi nella priorità delle cessioni del presente procedimento e del procedimento 13 O 233/91 con un diritto graduato agli interessi e poiché, inoltre, i crediti ceduti e pignorati superano, nel complesso, sensibilmente la somma di indennizzo dell’imputata, non è riconoscibile, in tal merito, quali importi quest’ultima dovrebbe eventualmente pagare ai singoli attori. Non si può nemmeno stabilire una graduatoria tra le cessioni dibattute in questa controversia – della stessa portata – e i restanti pignoramenti e cessioni. Tuttavia è un presupposto per l’efficacia delle cessioni, poiché la somma complessiva di indennizzo non è sufficiente per soddisfare tutti i creditori.
Non può essere presa in considerazione nemmeno una suddivisione per quote della somma assicurativa, ripartita tra gli attori e i restanti cessionari. Questo significherebbe presupporre che la quota di ripartizione a disposizione dei diversi cessionari possa essere calcolata dalla somma di responsabilità. Tuttavia, per questo mancano indicazioni degli attori, in particolare anche tenendo conto dei pignoramenti effettuati nei confronti dei cedenti.


A questo proposito ancore le seguenti indicazioni nel dettaglio:
All’attrice, punto 3, è stata ceduta da parte di Düe, in data 08 / 12 / 81, una somma di 446.141,28 marchi. Questa ha ceduto un’importante somma parziale di 150.000,00 marchi alla cancelleria Dr. Ladenburger, tra gli altri, a Pforzheim:

 

Pagina 14:

Con il contratto del 30 / 05 – 23 / 06 / 88 questa attrice ha ceduto tutti gli ulteriori diritti, che aveva acquisito per cessione, alla banca Bayer. Hypothekenbank, che ha comunicato questa cessione nei confronti dell’imputata, in data 24 / 07 / 91. Ciononostante questa attrice aveva intentato un’azione di pagamento a suo favore, a causa dell’intero importo ceduto; una dichiarazione, secondo la quale non sarebbero stati mai dedotti altri diritti da ulteriori cessioni, è stata, tuttavia, presentata solamente dalla Bayer. Hypothekenbank.
L’attrice, al punto 6, rivendica un diritto al pagamento di oltre 298.368,00 marchi, sebbene la cessione sia di solo oltre 295.393,72 marchi. Nel corso delle dichiarazioni dell’attrice, si è convenuto che si sarebbe dovuto cedere anche la differenza tra le due cifre. Siccome manca l’affermazione messa a prova, secondo la quale anche in questo caso di deve presupporre una priorità, si conclude che la differenza d’importo, in ogni caso, non può essere assolutamente presa in considerazione.

La cessione a favore dell’attrice, al punto 8, si intendeva con riserva della dichiarazione complementare del 23 / 2 / 82. Qualora l’attrice prorogasse i suoi diritti nei confronti del cedente fino al 31 / 03 / 82, la rivendicazione del suo diritto agli interessi a partire dal 27 / 12 / 81 non avrebbe fondamento. E’ da mettere in dubbio, a questo punto, se essa debba acquisire un proprio diritto di credito tramite la cessione, poiché la cessione è stata definita espressamente una “cessione a titolo di garanzia”, i cui presupposti non sono stati rispettati dal cedente, ai sensi del punto 3. Pertanto anche per questo motivo la richiesta dell’azione legale non può avere successo.

L’attrice, al punto 11, sulla base di titoli esecutivi contro il contraente dell’assicurazione Düe, e le cui presunte richieste contro l’imputata si deducono dall’assicurazione sulla gioielleria e sui gioielli, ha fatto pignorare i beni dell’imputata e ne ha incassato il denaro derivante. In questo modo si allontana dal gruppo dei soliti attori, che presuppongono una partecipazione equilibrata di tutti i creditori, o, in ogni caso, cade dalla sua posizione raggiunta.

 

Seite 15:

All’attrice, al punto 13, è stata ceduta una somma pari al prezzo d’acquisto, incluse imposte doganali e sul fatturato di 389.994,40 dollari americani. Sulla base del contratto assicurativo, non sussisteva un diritto del cedente nei confronti dell’imputata, nella valuta americana. Siccome, però, l’oggetto della cessione è il diritto di credito stesso, e non tutto il rapporto di debito, manca una cessione efficace, che non sia sanata attraverso la conversione arbitraria in moneta tedesca.
Un fattore decisivo contro l’efficacia delle cessioni sono le seguenti considerazioni, che escludono una certezza oppure una accertabilità. Essenzialmente, tutte le cessioni recano la dicitura, secondo la quale tutte le cessioni hanno “la stessa priorità di altre possibili cessioni, oppure di cessioni già intercorse e di crediti verso altri fornitori”. Questo punto deve essere considerato dal debitore. In questo modo, la stessa priorità viene espressamente limitata ai crediti derivanti dalla merce, „che mi è stata venduta entro il 31 / 10 / 81“ e „che è stata rubata prima del bilanciamento della rispettiva fattura dei fornitori”. Come ha dichiarato correttamente l’imputata, questo richiederebbe da parte dell’attore una rispettiva esposizione di tempi di consegna, presentazione delle fatture dei fornitori e designazione della merce rubata dalla fornitura. In questo caso, la formulazione delle dichiarazioni di cessione lascia aperta la questione se possono essere considerati solo i veri e propri crediti su merci oppure anche le spese di cambio e altri diritti di credito, per esempio quelli derivanti da more. A contrario da quanto sostiene l’attore, non si tratta dell’efficacia del negozio causale (principio di astrazione), bensì dell’accertabilità della dichiarazione di cessione, quindi del contenuto di cosa è stato veramente ceduto.


II.

Da ciò prescindere, l’imputata non è tenuta al pagamento, anche sulla base del comportamento del cedente Düe.

Pagina 16:

Nella misura in cui Düe venne assolto con una sentenza passata in giudicato dall’accusa della frode all’assicurazione, questo fatto accertato non motiva da sé alcun obbligo al risarcimento dell’imputata. Per gli aspetti che ricadono nell’ambito del diritto civile dell’accaduto in data 31 / 10 / 1981 può rimanere aperta la questione se si sia trattato o meno di una rapina. La sezione necessitò di occuparsi dell’ampio esposto sugli effettivi avvenimenti, tenuto dalla parte, e dei fatti successivi, solo per gli aspetti che, in quelle date condizioni, rilevavano un comportamento altamente negligente da parte del cedente in merito all’inizio del caso di sinistro, come viene riportato più dettagliatamente in seguito:
Ai sensi della § 61 del contratto assicurativo, in relazione alla § 16 delle condizioni generali, l’assicuratore non è tenuto al pagamento, nel caso in cui l’assicurato abbia provocato il caso assicurativo per sua colpa grave. Questo presuppone un comportamento dell’assicurato, del quale egli sapeva, o doveva sapere, che è adeguato a promuovere l’inizio del caso assicurativo oppure l’ampliamento dei danni, anche se la probabilità di danni deve essere evidentemente così alta, da poter possibilmente evitare il sinistro attraverso un comportamento adeguato (cfr. Prölls, Versicherungsvertragsgesetz (Legge sul contratto assicurativo) 25esima edizione., § 61 Nota. 4 B). Nel presente caso questi presupposti devono essere confermati oggettivamente, nonché soggettivamente.

E’ indiscusso che Düe abbia azionato l’apriporta elettrico, poco dopo essere entrato nel negozio con sua madre ed aver cominciato a decorare gli espositori per l’imminente mostra, senza aver precedentemente chiuso regolarmente la cassaforte. Certamente Düe, in quel momento, stava attendendo un partner commerciale – e la corte presuppone questo fatto sulla base dell’esposto degli attori -, il quale avrebbe dovuto portagli altri gioielli per la mostra. Tuttavia questa condizione non autorizzava il cedente a tenere aperta la cassaforte al momento dell’apertura del negozio, poiché in quel momento, nella cassaforte, si trovavano moltissimi gioielli per l’esposizione programmata, nonché i suoi gioielli privati, il che giustificava un maggior obbligo di diligenza. Oltre alle cose, che

 

Pagina 17:

erano oggetto del contratto assicurativo in merito alla gioielleria di Hannover, erano, inoltre, stati portati ad Hannover tutti i preziosi del negozio del cedente a Westerland. Per questi oggetti, l’imputata ha solo garantito una copertura temporanea, come si evince dalla relazione del dipendente dell’imputata Bläsig, in data 03 / 11 / 1981, presentata in allegato dall’attrice stessa congiuntamente alla querela. Su questa base l’imputata aveva l’intenzione di depositare questa merce del negozio di Westerland, del valore di quasi 4 milioni di marchi, in una cassetta di sicurezza di una banca. Anche questa circostanza doveva essere presa in considerazione da Düe e, in ogni caso, l’avrebbe spinto a chiudere la cassaforte, prima di aprire la gioielleria, senza sapere se avesse suonato il suo partner commerciale o meno.
Per i motivi citati, queste circostanze che maggiorarono il pericolo (moltissimi gioielli nella cassaforte, una parte dei quali era assicurata solo con una copertura temporanea) avrebbero dovuto essere prese in considerazione dal cedente, in ogni caso chiudendo la cassaforte prima di aprire la porta del negozio. Questo era il comportamento da tenere, tanto più che, con l’intenzione di organizzare un’esposizione molte persone erano venute a conoscenza della grande quantità di preziosi, che era decisamente superiore alla misura usuale. Sebbene Düe, da un lato, avesse invitato all’esposizione solo clienti selezionati, non si poteva escludere, anzi era possibile che anche altre persone ne venissero a conoscenza, tanto più che aveva annunciato sull’edizione del fine settimana del quotidiano di Hannover del 24-25 / 10 / 1981 una mostra di gioielli per il giorno 30 / 10 / 81. Il comportamento di Düe, ovvero lasciare aperta la cassaforte senza assicurarsi della persona, cui avesse effettivamente aperto la porta, sulla base dello stato delle cose esposto, viene ritenuto dalla corte un atto di colpa grave. Contraddice di molto il comportamento che ci si deve aspettare da un gioielliere esperto in questa particolare situazione, ovvero in merito al rispetto delle misure di sicurezza più basilari.

 

Pagina 18:


Inoltre è decaduto l’obbligo di pagamento da parte dell’imputata in merito all’accaduto, anche ai sensi della § 16 delle condizioni generali dell’assicurazione contro il furto con scasso, a causa della frode dolosa di Düe. Secondo la giurisdizione, per un comportamento doloso dell’assicurato, ai sensi della sopraccitata norma dell’assicurazione contro il furto, è sufficiente che questi, nel corso dei dibattimenti sull’accertamento del danno, fornisca indicazioni che possano essere significative per la constatazione del sinistro oppure per la decisione dell’assicuratore in merito all’anticipo dell’indennizzo, anche se basta l’intento di superare le difficoltà con l’attuazione di diritti di copertura autorizzati (Cfr. Corte suprema federale, Versicherungsrecht (Diritto assicurativo) 1986, pagina 77 segg.). Questi presupposti, secondo il parere della corte, devono essere considerati adempiuti. Evidentemente, all’inizio, Düe ha dichiarato rubati parecchi orologi e anelli, ma non ha rettificato la sua dichiarazione nei confronti dell’imputata, dopo aver constatato che questi oggetti non gli erano stati sottratti. Anzi, egli voleva utilizzare questi oggetti per passarli poi ad un ricettatore, affinché l’imputata, in seguito alla comparsa degli oggetti dichiarati rubati, fosse convinta della rapina ed effettuasse, così, un acconto del pagamento. Come questa mossa fraudolenta, Düe ha cercato, però, di influire a suo favore sulle indagini sul caso di sinistro. Non è rilevante il valore degli oggetti in relazione al valore complessivo di tutti i gioielli dichiarati rubati. Su questo sfondo, gli attori non possono nemmeno appellarsi al fatto che questo piano non fosse opera di Düe, bensì dell’informatore Mauss, che l’avrebbe convinto ad agire in questo modo e che sarebbe intervenuto essenzialmente su commissione dell’imputata con lo scopo di incolpare Düe di una frode assicurativa.
Certamente nella giurisprudenza si riconosce che all’assicurazione decade il diritto di non dover pagare l’indennizzo a causa del comportamento doloso dell’assicurato, qualora essa stessa si comporti in maniera dolosa (Corte suprema federale Neue Juristische Wochenschrift 89, Pagina 2472 segg.). Tuttavia non è constatabile alcun comportamento doloso da parte dell’imputata. Anche se il piano che prevedeva di offrire i gioielli ad un ricettatore fosse stato opera dell’informatore Mauss, non si può riscontrare alcuna azione dolosa da parte dell’imputata.

Pagina 19:

Come ha constatato il tribunale di Braunschweig nelle motivazioni della sua sentenza, in data 13 / 03 / 1989, l’intervento dell’informatore Mauss ha avuto luogo con l’obiettivo di ritrovare i gioielli scomparsi. L’intervento era stato concordato con i commissariati di polizia che conducevano le indagini e fu realizzato con la loro autorizzazione. Anche se a partire dal Gennaio 1982 le indagini condotte dalla polizia e dalla procura di stato furono rivolte verso Düe, Mauss operava, come sempre, per le autorità statali che si occupavano delle indagini e, al massimo, indirettamente per l’imputata. Il comportamento dell’informatore Mauss, in questo stato delle cose e in questo momento, non deve essere attribuito all’imputata. Anche se l’imputata avesse pagato ingenti somme all’informatore Mauss, come sostiene l’attrice, in quest’azione non si può riscontrare alcun comportamento doloso. Ai sensi del caso deciso dalla Corte suprema federale (presso il luogo indicato) si constata un comportamento doloso dell’assicurazione, qualora un agente assicurativo cerca di influenzare, con offerte di denaro, dei testimoni che producano dichiarazioni a suo favore. Tuttavia non sono riscontrabili questi presupposti. Da un lato, nel caso dell’informatore, non si tratta di un agente assicurativo, bensì di una persona, la cui attività è stata eseguita in accordo con le autorità statali che si occupavano delle indagini. Dall’altro, l’informatore non ha cercato di influenzare alcun testimone, bensì al massimo il diretto interessato. Tuttavia, questi, a causa del suo precedente comportamento (non indicando all’imputata che molti degli oggetti dichiarati rubati in realtà non erano stati sottratti) ha aperto la possibilità all’azione proposta dall’informatore. In questo senso, la motivazione del non-obbligo di pagamento per l’imputata non deve essere considerata decaduta.
La decisione sulla liquidazione dei costi trova fondamento nella § 91 e 100 del Codice di procedura civile. La decisione sulla provvisoria esecutività deriva dalla § 709 del Codice di procedura civile.


Brandes Schmidt Höpker

vada superare