Esposto RAe Löffler, Wenzel e Sedelmeier al tribunale di Stoccarda
Copia della lettera del 4 Settembre 2000
Tribunale di Stoccarda
- Diciassettesima Sezione Civile -
Urbanstraße 20
70182 Stoccarda
in riferimento a: Numero di protocollo: 17 O 406/2000
Nella causa
Werner Mauss ./. René Düe
richiediamo di mantenere valida la disposizione preliminare.
Contemporaneamente, prendiamo posizione rispetto alle dichiarazioni dell’imputato della disposizione nell’atto del 14 / 8 / 2000, come espresso da quanto segue:
1. L’affermazione del soggetto della disposizione, secondo la quale il proponente avrebbe diffuso voci errate, che indicano la partecipazione del proponente [sic!] in un omicidio in Turchia, in qualità di istigatore, non è vera.
Nella misura in cui l’opponente faccia riferimento alla denuncia del precedente socio del sottoscritto in data 20 / 1 / 1992, ci permettiamo di accludere nell’allegato Ast 9 una copia della denuncia di allora. Da ciò si deduce che si trattava di una denuncia indipendente del Prof. Wenzel, inoltre in consapevolezza degli interessi legittimi del proponente e del suo procuratore legale. L’interesse legittimo ha origine sia negli interessi della collettività, nonché nel diretto interesse del proponente, scaturito in base alla sua posizione professionale di quel tempo in qualità di collaboratore dell’ufficio criminale federale.
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Egli fu messo a disposizione della commissione speciale della polizia della città di Hannover e, in seguito, di una commissione speciale dell’ufficio criminale del Land, come abbiamo illustrano nella richiesta di disposizione (cfr. per i dettagli: Lackner, Codice Penale; nota a margine 6 e 7).
Se il proponente si è espresso, egli lo ha fatto esclusivamente tramite il suo procuratore legale, nei termini ammessi dal quadro giuridico e nella consapevolezza dei suoi interessi legittimi. Questo, tuttavia, non può definirsi una diffusione di un’affermazione dannosa esposta dalla controparte.
Le informazioni fornite alle autorità delle indagini erano giustificate e necessarie per il loro contenuto e soprattutto nell’interesse della collettività. Sulla base di queste informazioni si nutrì il sospetto che l’opponente avesse partecipato al complotto di un omicidio, avvenuto in Turchia, connesso con un rapina del 31 / 10 / 1981, probabilmente simulata dall’opponente.
Con queste premesse, si era già accennato nell’atto della richiesta che il tribunale di Hannover, in data 13 / 3 / 1989, aveva assolto l’opponente dal sospetto di simulazione di un reato, ovvero del tentativo di frode, nonché di un’appropriazione indebita. La pagina 65 della sentenza del tribunale di Braunschweig (Protocollo numero 33 Kls 127 Js 49258/84) riporta quanto segue:
“Non si poterono dimostrare le accuse rivolte all’imputato per esporre una condanna nei suoi confronti”
A questo proposito occorre notare che, in occasione di questo processo penale, l’opponente aveva fatto uso del suo diritto, in qualità di imputato, di negare la dichiarazione (come riportato dalla pagina 65 della motivazione della decisione).
Dallo stesso testo della sentenza traspare che si tratta di un’assoluzione di seconda classe. In conclusione, l’innocenza dell’opponente in merito alla scomparsa dei suoi gioielli non è stata appurata. Ai sensi dell’assoluzione, l’opponente ha ricevuto un risarcimento per la reclusione. Tuttavia, questo non chiarisce assolutamente le circostanze della scomparsa dei gioielli apparentemente rubati nell’ottobre 1981.
Nel processo civile presso il tribunale di Hannover, che hanno voluto i cessionari dell’opponente nei confronti dell’assicurazione contro il furto, il tribunale, nella sua decisione, in data 26 / 2 / 1992, (Protollo numero 13 O 192/91) ha negato l’obbligo al pagamento da parte
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dell’assicurazione, per vari motivi, tra i quali anche il danno doloso dell’opponente.
Le relative dichiarazioni a pagina 18 riportano quanto segue:
Incontestabilmente, all’inizio Düe ha dichiarato il furto di parecchi orologi e anelli. Questa affermazione non è stata tuttavia corretta dinnanzi all’imputata, dopo aver constatato che questi anelli non erano stati rubati. Anzi, voleva utilizzare queste cose per poterle passare ad un ricettatore, di modo che, dopo che dopo il ritrovamento dei gioielli dichiarati rubati, l’imputata fosse convinta della rapina e pagasse un anticipo. Con questa mossa fraudolenta, Düe ha, tuttavia, cercato di pilotare, a suo favore, le indagini in merito al sinistro.
Nel corso della sentenza d’appello, la corte d’appello di Celle ha confermato queste dichiarazioni nella sua decisione, in data 25 / 3 / 1993 (Protocollo numero 8 U 64/92), e ha accusato l’opponente di frode dolosa durante i dibattimenti relativi alle indagini sul risarcimento e, tra l’altro, ha sostenuto che l’assicurazione non avrebbe avuto alcun obbligo di pagamento.
Nel corso di un successivo processo per il sussidio per le spese giudiziali, che l’opponente aveva istruito nei confronti dell’assicurazione Mannheimer Versicherung AG, la possibilità di successo fu nuovamente negata anche nel procedimento d’appello presso la corte d’appello di Celle, in data 15 / 10 / 1992 e in quella sede si motivò che l’assicuratore non avrebbe avuto alcun obbligo di pagamento, poiché l’opponente aveva cercato di ingannare l’assicuratore in maniera fraudolenta. Come azione fraudolenta fu considerato l’apparente ritrovamento dei gioielli, dei quali l’opponente aveva dichiarato il furto presso la sua assicurazione, ma il cui ritrovamento era stato taciuto (motivazioni della decisione nel processo 8 W 115/92 presso la corte d’appello di Celle, pagina 8/9).
Tutto questo testimonia che l’avvocato Prof. Dr. Wenzel era assolutamente autorizzato a sporgere (una) denuncia e, in questo caso, a introdurre nel processo ulteriori aspetti, anche in correlazione con l’apparente rapina dell’opponente. Secondo questa querela, il fatto che l’opponente sostenesse di essere stato rapinato, sarebbe stato da considerare come un punto molto dubbioso, tanto più che continuano ad esserci elementi indicanti che la simulazione della rapina da parte dell’opponente sta alla base dei fatti del 31 / 10 / 1981.
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2. Per questo motivo non è rivelante che le voci in merito al coinvolgimento dell’opponente nel complotto dell’omicidio siano vere o false. Inoltre non è corretto sostenere che siano risultate false. Certamente è vero che il procuratore generale competente ha abbandonato la causa, ma i sospetti illustrati nella lettera del Prof. Wenzel, datata 20 / 1 / 1992 non sono stati completamente confutati. Anzi, continua a sussistere un numero elevato di sospetti, che la procura di stato non ha analizzato o non ha approfondito nella debita maniera.
3. E’errata anche l’affermazione dell’opponente alle pagg. 10 e segg. dell’esposto del 14 / 8 / 2000, secondo la quale nell’intervista relativa all’allegato Ast 6 si evince che il proponente avrebbe riutilizzato queste voci, apparentemente false, ai danni dell’opponente.
L’affermazione del proponente nell’intervista per la rivista Wochenspiegel, nonché per altri organi della stampa vuole semplicemente sottolineare che il sospetto – tuttora esistente - di una simulazione della rapina da parte dell’opponente si è intensificato. Il motivo di questa intervista con il proponente era stato il ritrovamento di 10,8 chilogrammi di gioielli appartenenti alla apparente refurtiva dichiarata dall’opponente. Questi gioielli furono ritrovati nel giugno di quest’anno nel soffitto di una stanza del negozio del padre dell’opponente (attualmente defunto), a 440 metri dall’apparente luogo della rapina. Il padre dell’opponente, in seguito alla reclusione di quest’ultimo aveva cambiato la serratura e aveva venduto il negozio ad un terzo, di modo che l’opponente non avesse possibilità d’accesso al negozio. Inoltre rimandiamo alla relativa notizia apparsa sulla rivista Spiegel, allegato Ast 2.
Secondo quanto esposto, l’opponente al negozio del padre e alle casseforti del luogo del reato (in questo ultimo caso come unica persona). Poiché l’opponente da parte sua aveva sempre sostenuto che i criminali fossero scappati con la refurtiva, ora, alla luce dell’attuale luogo del ritrovamento, il precedente negozio del padre, sorge il sospetto che l’opponente stesso abbia nascosto i gioielli, dichiarati rubati, nel soffitto di una stanza del negozio del padre e che abbia solo simulato la rapina e che, in realtà, il giorno 31 / 10 / 1981 non gli sia stato sottratto alcun gioiello.
Il luogo del ritrovamento dei gioielli dal peso complessivo di 10,8 chilogrammi nell’anno 2000, da un lato, nonché la consegna per mano di più persone dei gioielli, dichiarati rubati, nell’anno 1982, dall’altro, sono uniformi alle informazioni del tribunale di Braunschweig nel processo penale contro l’opponente, durante il quale
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quest’ultimo venne assolto per mancanza di prove. A pagina 79 delle motivazioni della decisione, il tribunale, ingannato dall’opponente, riporta quanto segue:
L’imputato ha illustrato da parte sua come sia riuscito ad essere ancora in possesso di alcuni gioielli e orologi, pochi in confronto al numero dei gioielli rubati (oltre 3000). La corte ha sentito, attraverso il testimone Ottemann, la costituzione in giudizio dell’imputato. Secondo questa costituzione egli, l’imputato, avrebbe trovato una parte dei gioielli nel negozio di suo padre nel periodo di Natale 1981 / inizio anno 1982 e i quattro orologi Piaget nel suo appartamento, anche se aveva presupposto che gli orologi Piaget fossero stati rubati. Decise quindi di non dichiarare il ritrovamento all’assicurazione, a suo parere, di modo che questa non gli negasse il pagamento in acconto. Infatti, anche senza l’intervento dell’agente Mauss, lo stato di fatto sarebbe potuto ricadere su di lui, se avesse dichiarato il successivo ritrovamento dei gioielli.
A quel tempo il tribunale ingannato dall’opponente non poteva nemmeno immaginare che sotto al soffitto dei vani del negozio si trovassero altri gioielli, dal peso di 10,8 chilogrammi, che potevano essere stati nascosti solo dall’opponente. Se il tribunale avesse saputo di questi fatti incredibili, avrebbe immancabilmente confermato la decisione che era stata presa originalmente dal tribunale di Hannover: la pena di reclusione di sette anni nei confronti dell’opponente.
E’ evidente che il ritrovamento dei gioielli portò la stampa a nuove speculazioni in merito alla colpevolezza nella simulazione della rapina del 31 / 10 / 1981, come si può evincere dall’articolo citato, estratto dalla rivista Spiegel, riportato nell’allegato Ast 2 a pagina 73. Quindi, quando l’opponente sostiene che il proponente abbia riportato a galla i fatti dubbiosi per cagionar danno all’opponente, questo non corrisponde a verità. E’invece giusto pensare che, in seguito al ritrovamento dei gioielli, nei mass media sia spontaneamente sorta la domanda se l’opponente avesse ingaggiato dei terzi per la rapina ai danni del suo negozio, nonché la curiosità di come stiano veramente le cose in merito alla possibile confessione di Yildizsoy, secondo la quale avrebbe ucciso il turco ingaggiato dall’opponente su incarico di quest’ultimo. (Cfr. anche allegato Ast 2). Nuovamente in consapevolezza degli suoi legittimi interessi, il proponente ha, a tal proposito, semplicemente dichiarato che occorre approfondire tali voci e affermazioni.
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Se, secondo l’allegato Ast 6, il proponente, nell’interesse di una risoluzione completa del caso anche soprattutto in seguito al ritrovamento dei gioielli, ha dichiarato ad alcuni organi della stampa che devono essere approfonditi anche gli indizi (che si trovano in circolazione) in merito all’apparente incarico di omicidio in Turchia, questo serviva e serve tuttora solo a facilitare la risoluzione del caso. Evidentemente il proponente, che è intervenuto a indagini già iniziate, non voleva cagionare danno all’opponente “riportando a galla” qualsivoglia voce sul suo conto, bensì intendeva semplicemente vedere completamente risolto un caso in parte già risolto con il ritrovamento dei gioielli.
Sulla base del suo precedente incarico, nonché nell’interesse pubblico, le comunicazioni del proponente servivano unicamente a facilitare la risoluzione del caso e ad amministrazione correttamente la giustizia. Pertanto il proponente non ha formulato le sue affermazioni per cagionare danno all’opponente, bensì a favore dell’amministrazione della giustizia. Dopo tutto ciò, questo pare evidente.
Per questi motivi la disposizione preliminare deve continuare ad essere efficace.
Firmato.
- Dr. Garmer -
Avvocato |