lingua tedesca lingua inglese lingua spagnola lingua francese

Testo

Il motivo di questo sito è il chiarimento della disinformazione

Disposizione negatoria nei confronti di René Düe –Sentenza del tribunale di Stoccarda

 


Sentenza passata in giudicato in merito alla disposizione preliminare del tribunale di Stoccarda


Numero della pratica
17 O 406/ 00

Emanata il:
28 / 09 / 2000

Tribunale di Stoccarda
In nome del popolo

Sentenza
Nella causa

Werner Mauss
c/o Avvocati Sedelmeier u. Koll.
Königstr. 1A
70173 Stoccarda - Attore della disposizione -

Procuratori legali
Avvocati Sedelmeier u. Koll, Königstr. 1A, 70173 Stoccarda

c o n t r o

René Düe
Hengstway 7
25980 Keitum/SyIt - Imputato della disposizione -

Procuratori legali
RAe Bornemann u. Koll, Köbelinger Str. 1, 30159 Hannover

per condotta omissiva

Pagina 2:
La diciassettesima sezione civile del tribunale
di STOCCARDA
in collaborazione con

il presidente del tribunale Richter
il giudice del tribunale Heinrici e
il giudice del tribunale Eißler

in riferimento al dibattimento del 14 / 09 / 2000
ha sentenziato che:

1. la disposizione preliminare del 31 / 07 / 2000 resta efficace.

2. l’imputata della disposizione si fa carico delle ulteriori spese del procedimento.

Valore della causa: 50.000 DM

Pagina 3:
Stato delle cose:

L’attore della disposizione, nel quadro della tutela preliminare del diritto, rivendica un’azione negatoria in merito ad una affermazione dell’imputata della disposizione apparsa sulla stampa.
Gli antefatti: Nell’anno 1981, l’imputato della disposizione segnalò una rapina ai danni della sua gioielleria, per un danno di oltre 13 milioni di marchi. L’attore della disposizione, che si definisce un esperto di criminali, su incarico dalle autorità d’indagine e dalle assicurazioni, ottenne la fiducia dell’imputato della disposizione e lo convinse a consegnargli alcuni gioielli, che erano stati dichiarati rubati. Per questo motivo l’imputato fu condannato, tra l’altro, per tentata frode nei confronti dell’assicurazione. In seguito fu assolto per mancanza di prove.

Allorché l’imputato, nel 1991 / 1992 cercava di farsi risarcire dall’assicurazione il suo apparente danno – recentemente questo tentativo non ha avuto successo -, il suo nome comparve nuovamente sui giornali. Un turco, di nome Aydin Y., accusato di omicidio, aveva dichiarato presso un tribunale in Turchia che l’imputato lo aveva incaricato di uccidere il suo compagno, in cambio di denaro, affinché quest’ultimo non parlasse. Egli era stato, infatti, ingaggiato dall’imputato nel 1981 per la “rapina”. In seguito Aydin Y. ritirò questa dichiarazione. Sulla base del rapporto, che illustrava questi fatti, l’allora consulente legale dell’attore, il Prof. Wenzel, accusò l’imputato di sospetta istigazione ad omicidio, presso la procura generale di Celle e la procura di stato di Hannover. L’inchiesta giudiziaria istruita in seguito a ciò fu, però, archiviata dopo circa un anno, per mezzo di una disposizione di sette pagine, poiché Aydin Y. sembrò essere un testimone inaffidabile, a causa delle modifiche delle sue dichiarazioni e dei relativi processi che appartenevano al suo passato.

 

Pagina 4:
Il caso Düe apparve sulla stampa per la terza volta, quando la rivista “Spiegel”, nell’edizione del 26 / 06 / 2000 riportò che, poco tempo prima, erano stai ritrovati quasi 11 chilogrammi dei gioielli - che erano stati dichiarati rubati - nel soffitto del precedente negozio del padre dell’imputato. In questo articolo vengono illustrati tutti i fatti, inclusa anche la “traccia in Turchia”. Per questo motivo, il giorno 29 / 09 / 2000, apparve un’intervista con l’attore della disposizione sul giornale „Hannoversche Allgemeinen Zeitung“ e, il giorno 12 / 07 / 2000 sulla rivista „Wochenspiegel“ (Allegati Ast 6 e Ast 7 della richiesta). In queste occasioni l’attore rispose alle domande, sostenendo che si sarebbero dovuti approfondire gli indizi che conducevano all’incarico di omicidio in Turchia. Tuttavia, dichiarò di non sapere se l’imputato sarebbe stato in grado di impartire un incarico di omicidio.
Il giorno 06 / 07 / 2000 l’imputato venne citato sul giornale „Hannoversche Allgemeinen Zeitung“, nell’articolo “Mauss will mir schaden” (N.d.T.: traduzione italiana parafrasata: “Mauss vuole cagionarmi danno”), in merito al complotto per omicidio, formulando la seguente frase riferita all’oggetto della controversia: “Continuo a nutrire il sospetto che il detective privato Werner Mauss, che si è fatto carico del caso, abbia diffuso queste false voci e che ora le riporti a galla, solamente per cagionarmi danno” (Allegato 1 della richiesta, foglio 6 dell’allegato).

Attraverso la disposizione impugnata in data il 31 / 07 / 2000, l’attore della disposizione ha proibito all’imputato della disposizione, sotto minaccia di provvedimenti disciplinari, di formulare e/o diffondere letteralmente o parafrasando la seguente frase (anche sotto forma di un sospetto): “Per cagionare danno all’opponente, il proponente ha diffuso e ora riporta a galla delle voci false, che accusano l’opponente di aver partecipato ad un complotto per omicidio in Turchia, in qualità di istigatore.” L’imputato ha sollevato opposizione contro questa decisione.

L’attore della disposizione è del parere che, sotto forma dell’espressione di un sospetto,


Pagina 5:
venga violata, ai suoi danni, l’allegazione di fatto che ne deriva. La dichiarazione non sarebbe vera, poiché egli, né in passato, né oggi, non avrebbe diffuso la voce che accusa l’imputato di un complotto per omicidio. Allora, la querela era partita dal Prof. Wenzel, di sua propria iniziativa. Inoltre, essa era giustificata dai sospetti che erano sorti in quel momento.

L’attore della disposizione richiede:
come da sentenza.

L’imputato della disposizione richiede:

che venga abrogata la disposizione preliminare del 31 / 07 / 2000
e che la richiesta venga respinta.


Da un lato, egli difende la sua formulazione in quanto vera, dall’altro pretende di aver agito in consapevolezza dei legittimi interessi. Considera diffusione delle voci, sia l’inoltro della querela del Prof. Wenzel, che secondo il parere dell’imputato della disposizione non deve essere presa sul serio, sia le affermazioni dell’attore della disposizione nel corso delle interviste. Per difendersi da queste – a suo avviso - false ipotesi, poiché egli non avrebbe mai impartito un incarico di omicidio, egli ritiene che l’asserzione in merito all’oggetto della controversia sia necessaria e pertanto ammissibile.

Per ulteriori dettagli della relazione della parte e per sapere fino a che punto, dalla prospettiva odierna, l’imputato della disposizione sia sospettato della partecipazione alla simulazione di una rapina, si rimanda agli esposti di entrambe le parti e agli allegati, acclusi agli stessi.

Pagina 6:

Motivazioni della decisione:

I.
La disposizione preliminare emanata è efficace. L’attore della disposizione, ai sensi della § 823 Parr. 1 e 2, 1004 del Codice Civile Tedesco analogamente a confronto con la § 186 del Codice Penale Tedesco, ha diritto, in futuro, a vietare all’imputato della disposizione l’affermazione oggetto della controversia, poiché si tratta di una allegazione di fatto non corrispondente alla realtà e dannosa nei confronti dell’attore. I pareri riportati nel corso del procedimento per opposizione non giustificano alcuna altra decisione.

1. Nel presente caso, la formulazione sotto forma di sospetto sembra essere allegazione di fatto. Non si tratta dell’espressione di un’opinione, come ha sostenuto dapprima il rappresentante dell’imputato nel corso del dibattimento. All’inizio (nell’esposto di obiezione), egli aveva presupposto una comunicazione di fatto, che in seguito ha difeso sostenendo la sua veridicità. La prima azione fu compiuta a ragione: la citazione dell’imputato della disposizione non rivela nient’altro, se non che l’attore della disposizione – a suo avviso – abbia diffuso, con una certa probabilità, false voci su di lui, solo che questo, attualmente, non è dimostrabile. Se questo corrisponde a verità, cioè se, all’inizio degli anni novanta e anche recentemente, l’attore abbia


Pagina 7:
diffuso false voci sull’imputato della disposizione – cioè un determinato tipo di informazioni non veritiere -, si tratta di circostanze da chiarire tramite prove, ovverosia fatti. Ogni altra cosa potrebbe avere validità solo se il lettore potesse riconoscere l’affermazione come conclusione di altri fatti comunicati precedentemente. Nel presente caso mancano questi fatti. L’articolo non ha un contenuto che si riferisce alle circostanze, dalle quali si potrebbe concludere che l’attore diffonda false voci su un complotto per omicidio. In questo caso, anche con un’interpretazione debitamente moderata, il lettore non viene a conoscenza della valutazione dell’imputato della disposizione in merito a determinati fatti, bensì ottiene una visione sui presunti accadimenti. Il fatto che questi vengano rappresentati sotto forma di sospetto, ovverosia che non vengano illustrati come avvenimenti dimostrabili con certezza, non è di alcuna rilevanza per la classificazione della comunicazione di fatto, bensì ciò deve essere considerato all’interno della questione dell’illegalità dell’affermazione (vedi sotto punto 3).
2. Il sospetto comunicato dall’imputato della disposizione si rivela infondato sin dall’inizio. Sulla base di quanto dichiarato dall’imputato della disposizione in difesa della sua asserzione, il tribunale non può constatare che l’attore della disposizione abbia “nuovamente riportato a galla” false voci. In particolare non si può evincere che l’attore della disposizione abbia pronunciato frasi false nell’intervista apparsa sul giornale “Hannoversche Allgemeine Zeitung” e sulla rivista “Wochenspiegel” in merito alle relazioni tra l’imputato della disposizione e il complotto per omicidio. Inoltre, anche se non è più rilevante per la decisione, non si può nemmeno presupporre che, all’inizio degli anni novanta, l’attore della disposizione avesse diffuso false voci sull’imputato della disposizione.

a) Le affermazioni dell’attore della disposizione, che devono essere state il motivo che portò alla frase oggetto della controversia dell’imputato della disposizione, non rappresenta alcuna diffusione di false voci. Già la forma dell’intervista, in cui l’attore della disposizione doveva dare risposta alle domande postegli, si oppone alla presunta diffusione di false voci, in quanto l’iniziativa delle affermazioni non partiva da lui stesso. Inoltre, l’attore della disposizione non ha diffuso alcune informazioni confuse o non dimostrabili, come per esempio che l’imputato della disposizione abbia impartito un ordine di omicidio.

Pagina 8:
Anzi, egli ha fatto riferimento semplicemente alle informazioni che già erano note, ovvero che vi erano indizi in merito ad una correlazione tra l’imputato della disposizione e l’omicidio in Turchia e ha espresso chiaramente la sua propria opinione sull’approccio che bisognerebbe avere con questi indizi. Tale opinione non costituisce alcuna diffusione di false voci. In ogni caso, non contiene l’allegazione di fatto, secondo la quale lo stato delle cose, che si potrebbe evincere dagli indici, sarebbe vero. Inoltre, nel successivo paragrafo della sua intervista, l’attore della disposizione ha espresso chiaramente la sua moderazione e ha lasciato aperta la possibilità che l’imputato della disposizione sia stato veramente capace di compiere tale delitto capitale. Questa distanza presa dall’attore della disposizione indica nuovamente al lettore che gli indizi di un complotto per omicidio non trovano origine nell’attore della disposizione e che quest’ultimo non ha contribuito alla loro diffusione.


b) Non si può nemmeno evincere il fatto che l’attore della disposizione avesse precedentemente diffuso false voci sul coinvolgimento dell’imputato della disposizione in un omicidio in Turchia. L’inoltro della querela nei confronti delle procure di stato competenti non è sufficiente. Prima di tutto, sulla base delle dichiarazioni dell’imputato della disposizione non è chiaro quando e come l’attore della disposizione abbia reso pubblico lo stato delle cose e abbia diffuso le apparenti voci. Anzi, l’imputato delle disposizione riporta solo genericamente il fatto che il richiedente abbia sporto querela non solo presso la procura di stato di Hannover, bensì anche presso il procuratore generale di Celle e che “in questo modo la vicenda fosse stata resa pubblica, laddove era evidente che questa mossa facesse parte di una strategia e che, a causa della querela, ormai resa pubblica, essa avrebbe influito sull’opinione pubblica e sul procedimento giudiziario in corso” (Atto dell’obbiezione, pag. 2, foglio 11 degli atti). Notificare alla procura di stato non significa tuttavia rendere pubblico. Non è chiaro alla corte per quale motivo non dovrebbe valere lo stesso per la procura generale di Celle. L’imputato della disposizione


Pagina 9:

non può sostenere che l’attore della disposizione abbia passato la querela, per esempio, ai mezzi di comunicazione e quindi l’abbia resa pubblica. Ciò che gli uffici stampa delle autorità delle indagini abbiano poi reso noto, è tutta un’altra cosa e non può essere imputato all’attore della disposizione come una sua propria comunicazione. D’altro canto sporgere una querela è una qualcosa di diverso dalla diffusione di voci, anche proprio per gli intenti contenuti. Colui che diffonde delle voci, vuole, prima di tutto e soprattutto per il proprio interesse, che una certa informazione venga messa in circolazione. Colui che vuole sporgere una querela, vuole che la procura di stato compia delle indagini nell’interesse della collettività. Si tratta di una differenza sostanziale, che trova e che deve trovare espressione nel linguaggio comune. Tuttavia l’imputato nella sua formulazione non ha tenuto conto di questa differenza. Se avesse voluto semplicemente comunicare che l’attore della disposizione abbia istruito in precedenza un’inchiesta giudiziaria per via della storia dell’omicidio, allora, per dire le cose come stanno, avrebbe semplicemente dovuto esporlo e non avrebbe dovuto sostenere che l’attore della disposizione avesse diffuso delle false voci sul suo conto. Inoltre sporgere una querela è un diritto del cittadino, che favorisce il mantenimento dell’ordinamento giuridico (Cfr. Corte Suprema Federale, rivista giuridica: Neue Juristische Wochenschrift 1962, pagg. 243, 245). Gli enunciati contenuti nella querela sono privilegiati, poiché, a tal merito, viene riconosciuto che le persone interessate dalla querela devono accettare le violazioni del proprio onore, che regolarmente e inevitabilmente accompagnano la querela stessa (Corte Suprema Federale, presso il luogo indicato). Se il denunciante dovesse tener conto di dover affrontare i diritti e le controdenunce nell’ambito del diritto civile, questo diritto verrebbe limitato più del dovuto. La situazione sarebbe diversa se la querela mancasse di ogni base oggettiva, come sostiene ripetutamente la parte imputata. Secondo il parere della corte, il procedimento per omicidio in Turchia e il suo relativo resoconto sui giornali turchi e tedeschi ha, tuttavia, dato adito ad una revisione da parte della procura di stato. Se non fosse così, non si sarebbero dovute condurre delle indagini per oltre


Pagina 10:
un anno e non si sarebbero dovuti illustrare approfonditamente i motivi per l’archiviazione del caso per mezzo di una disposizione di sette pagine.


3. Un interesse che giustifica gli enunciati non è a favore dell’imputato della disposizione. Alla luce del fatto che la precedente intervista dell’attore della disposizione – come riportato sopra – deve essere considerata nel dubbio come una manifestazione della propria opinione e non è impugnabile a livello giuridico e pertanto non rappresenta una violazione dei diritti dell’imputato della disposizione, è evidente che non vi era alcun motivo per una difesa o per un contrattacco di questo genere. La comunicazione dell’imputato della disposizione, ovvero l’oggetto della controversia, non è ammissibile nemmeno con i presupposti particolari di una semplice manifestazione di sospetto. Essa viene sufficientemente resa riconoscibile come tale, ma manca un motivo privilegiato per la diffusione di fatti non dimostrati e che intaccano l’onore di una persona. Infatti, alla luce del difetto spesso provocato dalle manifestazioni di sospetto della stampa, devono esserci motivi particolari che giustificano la diffusione di allegazioni di fatto nel caso, in cui le prove non siano ancora ben definite. (Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, quarta edizione, nota a margine 10.135). Esse possono sussistere in un particolare interesse d’informazione del pubblico, ovvero che debbano essere avviate altre indagini, oppure semplicemente in un peculiare momento di spicco o di attualità di determinati eventi. Inoltre devono essere presenti almeno alcuni punti di riferimento tangibili, che siano a favore della veridicità delle manifestazioni di sospetto (Wenzel, presso il luogo indicato, nota a margine 10.135). In questo caso mancano tali circostanze. Dopo che le relative indagini contro l’imputato della disposizione erano già state concluse nel 1993, non sembra particolarmente interessante, né avvincente e né rilevante che l’attore abbia, allora e oggi, diffuso false voci sul conto dell’imputato della disposizione e sulle sue relazioni con un possibile ordine di omicidio. Come riportato sopra, mancano anche punti di riferimento a sufficienza che indichino che tutto questo corrisponda alla realtà.

Pagina 11:
Nel caso di questo stato delle cose, l’imputato della disposizione, per non violare i diritti onorifici dell’attore della disposizione, avrebbe dovuto esprimersi in maniera ancora più cauta oppure, nel caso di una esposizione pubblica, avrebbe dovuto attendere fino a che non ci fosse stato almeno un inizio di prove per il sospetto da lui nutrito.


4. La complessa relazione della parte, in merito alla questione se l’attore della disposizione - secondo quanto enunciato nell’intervista – presupponga, a ragione, che l’attuale ritrovamento dei gioielli accusi definitivamente l’imputato della disposizione della simulazione di una rapina, non ha alcuna rilevanza per la decisione, poiché l’osservazione dell’imputato della disposizione, ovvero l’oggetto della controversia, non si riferisce al punto relativo alla “rapina”, bensì all’apparente complotto per omicidio.

II.

La liquidazione delle spese trova fondamento nella § 91 del Codice di procedura civile. Non è indispensabile prendere una decisione sulla provvisoria esecutività, poiché le sentenze che confermano disposizioni sono di per sé provvisoriamente esecutive.

Presidente del tribunale
Richter è impossibilitato alla sottoscrizione poiché in congedo

firmato firmato
Heinrici Eißler
giudice del tribunale giudice del tribunale

Firmato Heinrici
Giudice del tribunale
Timbro del tribunale Stoccarda

vada superare